ASSOCIAZIONE A DELINQUERE STAMPO MAFIOSO OPTIONS

Associazione a delinquere stampo mafioso Options

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I numerosi elementi problematici in precedenza evidenziati e concernenti essenzialmente i comportamenti riluttanti di D. verso "cosa nostra", nonché gli attentati realizzati ai danni di beni privati e inerenti all'attività imprenditoriale di B., richiedevano una valutazione e una motivazione non solo parcellizzate ma anche - salvo un apposito e rinnovato ragionamento dimostrativo del contrario - unitarie e complessive, tali cioè da dare il senso compiuto, sul piano argomentativo, di elementi probatori e normativi apparentemente contrapposti. Da un lato, la registrazione di una condotta, da parte di D., che si risolveva, oggettivamente, in un arricchimento di "cosa nostra", ma che, negli anni 80 appariva divenuta riottosa e recalcitrante, oltre che punteggiata da recriminazioni e atteggiamenti ostruzionistici nei riguardi degli esponenti o emittenti del sodalizio e, inoltre, in un contrappunto alquanto equivoco con gli attentati anche dinamitardi dalla evidente carica intimidatoria.

7.one. E' ormai incontroversa in giurisprudenza e pressoché unanimemente asseverata dalla dottrina l'astratta configurabilità della fattispecie di concorso "eventuale" di persone, rispetto a soggetti diversi dai concorrenti necessari in senso stretto, in un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, quale è quello di natura associativa.

Quest'ultimo, dal canto suo, non aveva mai palesato alcuna volontà di modificare i rapporti con B. e D. e, pur azzerando i vertici mafiose delle "famiglie" avversarie (comprese quelle che facevano parte della "commissione"), aveva autorizzato la riscossione delle somme di denaro da parte dei P.

Parimenti precluse, tenuto conto della struttura argomentativa della sentenza pronunciata dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte e dell'ambito del devolutum, sono le questioni riguardanti: a) l'oggettiva prosecuzione sino al 1992 dei pagamenti effettuati da B. in favore di "cosa nostra" palermitana in attuazione dell'accordo concluso nel 1974 sia for each la protezione garantita che for every profili economici (cfr. ff. 106 e s. della sentenza del 9 marzo 2012); b) il ruolo di C.

Il collaboratore di giustizia Ca.An., uomo d'onore della "famiglia" more info mafiosa di Catania, dichiarava che, a partire del 1975, aveva accompagnato il fratello Ca.Gi., a capo dell'organismo direttivo di "cosa nostra" a Milano per individuare i soggetti che dovevano essere eliminati nel contesto di una guerra di mafia in corso a Catania.

5.one. Innanzitutto spettava al giudice del rinvio esaminare nuovamente e fornire una diversa motivazione in ordine alla configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, anche nel periodo di assenza dell'imputato dall'space imprenditoriale "Fininvest" e società collegate (periodo intercorso, secondo la sentenza impugnata, tra il 1978 e il 1982). Il relativo vuoto argomentativo, tradottosi in un vizio della motivazione, doveva essere colmato con la specifica indicazione di quale fosse stato il comportamento, nel suddetto lasso di tempo, da parte di D.

il metodo mafioso, vale a dire la forza del vincolo associativo e la condizione di omertà delle vittime;

Anche in sede cautelare, nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione advert associazione di tipo mafioso dall'art. 416 bis commi four e six, cod. pen., ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art.

Particolare è l’ipotesi di partecipazione advert associazione criminosa, che, oltre advert operare in proprio, sia inserita in una «

In realtà il ricorrente non critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede, anche mediante non consentite estrapolazioni mirate di singoli brani delle risultanze acquisite, la rilettura del compendio probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile, invece, in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - arrive nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, al contenuto delle show, indicative univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di fornire, quale concorrente esterno, un rilevante e decisivo contributo causale alla realizzazione, almeno parziale, del disegno criminoso e all'operatività dell'associazione mafiosa, nella piena consapevolezza dei suoi metodi e dei suoi fini, assicurandole un costante canale di arricchimento, funzionale alla sua conservazione e all'accrescimento del suo potere economico.

eleven. Il quadro probatorio sin qui delineato non era, advertisement avviso della Corte d'appello di Palermo, scalfito dalle dichiarazioni di Br.

4.four Col quarto motivo di impugnazione denuncia infine la difesa ricorrente, ai sensi dell’artwork. 606 c.p.p., co 1 lett. e), la omessa valutazione di demonstrate show dalla difesa e travisamento, in più riprese, di confirm acquisite al processo, in particolare osservando: con riferimento all’episodio Flechard ed al fax inviato dall’imputato all’omonima società, secondo la sentenza,(pag. 25) con esso l’imputato avrebbe giustificato le anomalie rilevate sul prodotto; la medesima condotta giustificativa avrebbe tenuto il prevenuto nel corso dell’incontro di Lodi e tali due rilievi integrano la motivazione di accusa relativa a tale episodio; la lettura del fax smentisce la tesi accusatoria poiché in esso si legge che occorre eseguire "un dosaggio di digliceridi" per essere sicuri delle anomalie e che soltanto dopo questi esami il D’A. avrebbe dato il suo parere sulla "composizione dei campioni di materia grassa"; l’imputato pertanto in tale fax riconosce la esistenza di "anomalie", riservandosi di valutarle compiutamente all’esito di altri esami; palese pertanto il travisamento del significato documentale; nella sentenza si legge ancora che Flechard, il quale in (…) è imputato di reato connesso ed ha tutto l’interesse a scaricare sul D. ogni responsabilità, avrebbe riferito che, all’esito dell’incontro di XXXX con D. , si sia ritenuto che i risultati anomali delle analisi fossero riferibili al procedimento di deodorizzazione e non già alla non genuinità del burro e non si tiene conto che il fax anzidetto è successivo all’incontro di (…) e che in quel fax la genuinità del prodotto rimane ancora con valutazione sospesa per la necessità, evidenziata dall’imputato, il quale si riserva ogni conclusione, di altre analisi; quindi l’imputato non ha mai attestato la genuinità del burro, sempre definita "materia grassa"; con riferimento all’episodio Francexpa (nella sentenza equivocata occur France spa) la corte non ha valutato la prova documentale inviata dal Francexpa al prof. D. ai principi di luglio 1989; secondo l’accusa, e secondo quanto motivato in sentenza, l’imputato, appear da accuse portate dal V. , avrebbe partecipato advert un incontro con i laboratori (…) al fine di sbloccare una partita di burro fermato alla dogana francese, ma dal fax predetto emerge una realtà del tutto diversa: l’incontro si è tenuto il sixteen.6.1989 presso il laboratorio delle Finanze di Parigi ed in tale occasione furono prese decisioni for each il controllo di genuinità di potential spedizioni di prodotto (controllo di ogni lotto e controllo delle materie primary); pertanto nessun incontro presso i laboratori (…), ma una semplice riunione tecnica for each stabilire modalità upcoming di controllo dei prodotti spediti dall’Italia in (…); palese anche in questo caso il travisamento for each omissione di una prova idonea a contrastare decisivamente quella valorizzata dalla motivazione impugnata (le dichiarazioni del V.

Il riferimento alla parte della sentenza coperta da giudicato interno era, inoltre, funzionale a stabilire se si fosse o meno in presenza di un unico reato permanente e se ricorrevano, o meno, i presupposti for every il riconoscimento della continuazione con conseguenti riflessi sul trattamento sanzionatorio.

Sempre con riferimento al dolo del delitto di cui agli artt. one hundred ten e 416 bis c.p., la sentenza impugnata ha, inoltre, omesso di stabilire se D. abbia agito con dolo diretto, con la volontà di aiutare "cosa nostra", oppure con intento solidaristico protettivo e di natura amicale nei confronti di B. vittima di estorsione. Al riguardo è mancata ogni valutazione delle dichiarazioni di G.R., il quale aveva affermato che la posizione di D. nei confronti di "cosa nostra" si atteggiava come quella di un qualunque imprenditore sottoposto al pizzo.

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